LO STATUTO

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE – SEDE

Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 nr. 105, e delle leggi regionali in vigore, l’Associazione di promozione sociale denominata la Pro Loco Mons Militum APS con sede legale in Montemiletto via Piazza Umberto I, 13.

         L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

La Pro Loco può cambiare sede per esigenze operative, senza apportare modifiche allo Statuto.

ART.2 FINALITA’ – COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITÀ

             La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

          La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.

 La Pro Loco ha proprio Statuto e per le normative da esse non espressamente stabilito, agisce sempre nel rispetto delle norme del Codice civile

 La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche e salvaguardia del comune di Montemiletto.

ART.3 COMPITI ED OBIETTIVI – OGGETTO SOCIALE

       Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

  1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;
  1. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, serate informative, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
  1. sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
  1. curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
  1. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all’estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
  1. aprire e gestire circoli per i soci, assistere le associazioni locali nell’espletamento delle pratiche amministrative;
  1. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio;
  1. Conservare, promuovere e diffondere e valorizzare la memoria storica del territorio;

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

  1. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;                    
  2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

        La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

ART.4 ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

  1. a) soci Ordinari
  2. b) soci Sostenitori
  3. c) soci Onorari

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di tesseramento, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che varie motivazione possono essere interessati all’attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’ Assemblea dei soci, e l’esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:

  1. Voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno un anno prima della data fissata per l’assemblea.
  2. Essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea
  3. Voto per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per lo scioglimento della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale fatta 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
  4. Ricevere la tessera della Pro Loco
  5. d) Ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  6. f) Frequentare i locali della Pro Loco;
  7. g) ad ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
  8. h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

 I Soci hanno l’obbligo di:

  1. Rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
  2. Versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco
  3. Non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel consiglio direttivo.

ART.6 ORGANI

     Sono organi della Pro Loco:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Vicepresidente (eventuale);
  5. e) il Segretario (eventuale);
  6. f) il Tesoriere (eventuale);
  7. g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  8. h) il collegio dei Probiviri (eventuale)
  9. i) il Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite

ART.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea:

  1. Rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
  2. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
  3. È composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea
  4. È ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretari della Pro Loco.
  5. Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad altro socio.

L’assemblea ordinaria:

  1. È convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consultivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l’esercizio sociale inizia dal 1^ gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
  2. Deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
  3. Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
  4. È indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all’Albo Pretorio del Comune, oppure comunicata previa vie telefoniche o messaggistica; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
  5. È valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta per iscritto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L’ assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.):

  1. a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 membri, compreso il presidente. I membri sono eletti a votazione segreta dall’Assemblea. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; Alle elezioni possono concorrere le liste elettorali presentate dagli iscritti dell’associazione. Per la presentazione è richiesto un numero di firme di soci non inferiore al 5 % degli aventi diritto al voto. Ogni socio può firmare una sola lista pena la nullità della firma apposta. Sarà eletta la lista che ha riportato il maggior numero dei voti occupando tutti i posti del consiglio direttivo. In caso di parità si procederà ad una nuova votazione. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il rinnovo delle cariche sociali, deve essere comunicato all’Assessorato Regionale al Turismo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, ed entro i termini di legge con modello EAS, o relativi futuri modelli come per legge.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, possono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  1. b) resta in carico quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.
  2. c) si riunisce almeno quattro volte l’anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito della richiesta scritta, da almeno due terzi dei membri
  3. d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
  4. e) è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo dall’Assemblea.
  5. f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
  6. g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del C. D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al C. D. la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D., il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci della o delle liste, non elette, che hanno avuto maggior numero di preferenze, nella precedente votazione; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del C.D., qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C.  D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo C. D.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 9   PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

  1. a) è eletto dalla Assemblea, essendo il capolista destinato in fase di candidatura.
  2. b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del C. D. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente, nominato in seno al C.D.
  3. c) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
  4. In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Art. 10 – SEGRETARIO E TESORIERE

     Il Segretario:

  1. a) È nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci.
  2. b) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
  3. c) Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

   Il Tesoriere:

  1. È nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci
  2. Annota i movimenti contabili della Pro Loco

È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio

.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti

Sono eletti, a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili

Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea

Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all’ordine del giorno, non ha diritto di voto.

Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente, gli altri due membri supplenti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il supplente che ha avuto il maggior numero dei voti.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero collegio.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri:

Il Collegio dei Probiviri dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti

Sono eletti, a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci

Può segnalare controversie che non in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale UNPLI ai sensi delle norme del proprio statuto.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO e VIGILANZA

Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

      La nomina dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  Ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 L’Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo la competenza territoriale e trasmette gli atti all’Assessorato Regionale al Turismo ed all’UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative.

L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

         L’Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania –  Assessorato al Turismo, oltre che all’UNPLI Campania e all’UNPLI Provinciale di Avellino       

ART. 14 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

Può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;

Possono essergli affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

  1. Quote sociali e contributi dei Soci;
  2. Elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi privati di cittadini
  5. contribute di aziende
  6. proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti od occasionali
  7. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci
  8. – Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 ART.16 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

  • quote e contributi dei soci;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

L’associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nel limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell’associazione.

Art. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quest’ultime se necessarie,   l’Associazione dovrà  tenere:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 18 PRESTAZIONI DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.  I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

         L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

         Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

         Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

         La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

         L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro   autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

      In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 19 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea dei soci. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 19 PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

L’Associazione può aderire a Consorzi Pro Loco o con altra denominazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Art. 20 SCIOGLIMENTO

  1. a) L’eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta a maggioranza dei voti.
  2. b) – La Pro Loco ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad altra associazione con fini di utilità sociale.
  3. c) – I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono essere devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con l’obbligo del Comune a devolverli ai fini di utilità sociale.

Art. 21 INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

ART. 22 INFORMATIVA SOCIALE

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore o dal collegio dei probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dai soci fondatori, se presenti o dal collegio dei probiviri.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

In caso di comprovate difficoltà, l’Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere al conciliatore od al collegio dei probiviri il commissariamento.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile.

Art. 23 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE – SEDE

Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 nr. 105, e delle leggi regionali in vigore, l’Associazione di promozione sociale denominata la Pro Loco Mons Militum APS con sede legale in Montemiletto via Piazza Umberto I, 13.

         L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

La Pro Loco può cambiare sede per esigenze operative, senza apportare modifiche allo Statuto.

ART.2 FINALITA’ – COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITÀ

             La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

          La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.

 La Pro Loco ha proprio Statuto e per le normative da esse non espressamente stabilito, agisce sempre nel rispetto delle norme del Codice civile

 La Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche e salvaguardia del comune di Montemiletto.

ART.3 COMPITI ED OBIETTIVI – OGGETTO SOCIALE

       Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

  1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;
  1. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, serate informative, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
  1. sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
  1. curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
  1. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all’estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
  1. aprire e gestire circoli per i soci, assistere le associazioni locali nell’espletamento delle pratiche amministrative;
  1. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio;
  1. Conservare, promuovere e diffondere e valorizzare la memoria storica del territorio;

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

  1. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;                    
  2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  3. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

        La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

ART.4 ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

  1. a) soci Ordinari
  2. b) soci Sostenitori
  3. c) soci Onorari

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di tesseramento, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che varie motivazione possono essere interessati all’attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’ Assemblea dei soci, e l’esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:

  1. Voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno un anno prima della data fissata per l’assemblea.
  2. Essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea
  3. Voto per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per lo scioglimento della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale fatta 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
  4. Ricevere la tessera della Pro Loco
  5. d) Ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  6. f) Frequentare i locali della Pro Loco;
  7. g) ad ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
  8. h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

 I Soci hanno l’obbligo di:

  1. Rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
  2. Versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco
  3. Non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel consiglio direttivo.

ART.6 ORGANI

     Sono organi della Pro Loco:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Vicepresidente (eventuale);
  5. e) il Segretario (eventuale);
  6. f) il Tesoriere (eventuale);
  7. g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  8. h) il collegio dei Probiviri (eventuale)
  9. i) il Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite

ART.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea:

  1. Rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
  2. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
  3. È composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea
  4. È ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretari della Pro Loco.
  5. Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad altro socio.

L’assemblea ordinaria:

  1. È convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consultivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l’esercizio sociale inizia dal 1^ gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
  2. Deve essere convocata, entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo;
  3. Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
  4. È indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all’Albo Pretorio del Comune, oppure comunicata previa vie telefoniche o messaggistica; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
  5. È valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta per iscritto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L’ assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.):

  1. a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 membri, compreso il presidente. I membri sono eletti a votazione segreta dall’Assemblea. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; Alle elezioni possono concorrere le liste elettorali presentate dagli iscritti dell’associazione. Per la presentazione è richiesto un numero di firme di soci non inferiore al 5 % degli aventi diritto al voto. Ogni socio può firmare una sola lista pena la nullità della firma apposta. Sarà eletta la lista che ha riportato il maggior numero dei voti occupando tutti i posti del consiglio direttivo. In caso di parità si procederà ad una nuova votazione. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il rinnovo delle cariche sociali, deve essere comunicato all’Assessorato Regionale al Turismo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, ed entro i termini di legge con modello EAS, o relativi futuri modelli come per legge.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, possono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  1. b) resta in carico quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.
  2. c) si riunisce almeno quattro volte l’anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito della richiesta scritta, da almeno due terzi dei membri
  3. d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
  4. e) è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo dall’Assemblea.
  5. f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
  6. g) predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del C. D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al C. D. la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D., il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci della o delle liste, non elette, che hanno avuto maggior numero di preferenze, nella precedente votazione; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del C.D., qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C.  D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo C. D.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 9   PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

  1. a) è eletto dalla Assemblea, essendo il capolista destinato in fase di candidatura.
  2. b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del C. D. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente, nominato in seno al C.D.
  3. c) ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
  4. In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Art. 10 – SEGRETARIO E TESORIERE

     Il Segretario:

  1. a) È nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci.
  2. b) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
  3. c) Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

   Il Tesoriere:

  1. È nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci
  2. Annota i movimenti contabili della Pro Loco

È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio

.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti

Sono eletti, a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili

Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea

Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all’ordine del giorno, non ha diritto di voto.

Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente, gli altri due membri supplenti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il supplente che ha avuto il maggior numero dei voti.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero collegio.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri:

Il Collegio dei Probiviri dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti

Sono eletti, a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci

Può segnalare controversie che non in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale UNPLI ai sensi delle norme del proprio statuto.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO e VIGILANZA

Al superamento dei limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

      La nomina dell’organo di controllo da parte dell’Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  Ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 L’Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo la competenza territoriale e trasmette gli atti all’Assessorato Regionale al Turismo ed all’UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative.

L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

         L’Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania –  Assessorato al Turismo, oltre che all’UNPLI Campania e all’UNPLI Provinciale di Avellino       

ART. 14 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

Può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;

Possono essergli affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

  1. Quote sociali e contributi dei Soci;
  2. Elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi privati di cittadini
  5. contribute di aziende
  6. proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti od occasionali
  7. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci
  8. – Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 ART.16 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

  • quote e contributi dei soci;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

L’associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nel limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell’associazione.

Art. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quest’ultime se necessarie,   l’Associazione dovrà  tenere:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 18 PRESTAZIONI DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.  I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

         L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

         Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo con Regolamenti interni, Regolamenti di Rimborso e/o Vademecum del Volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non nei limiti di cui al punto successivo.

         Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

         La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

         L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro   autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

      In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 19 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea dei soci. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall’Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 19 PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

L’Associazione può aderire a Consorzi Pro Loco o con altra denominazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Art. 20 SCIOGLIMENTO

  1. a) L’eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta a maggioranza dei voti.
  2. b) – La Pro Loco ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad altra associazione con fini di utilità sociale.
  3. c) – I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono essere devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con l’obbligo del Comune a devolverli ai fini di utilità sociale.

Art. 21 INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

ART. 22 INFORMATIVA SOCIALE

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore o dal collegio dei probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dai soci fondatori, se presenti o dal collegio dei probiviri.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

In caso di comprovate difficoltà, l’Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere al conciliatore od al collegio dei probiviri il commissariamento.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile.

Art. 23 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore

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